Querelle Terranova-FIS. La Federazione chiarisce. Pubblichiamo

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Riceviamo dall’avvocato Avv. Guido Settimj, per conto della Federazione Italiana Scherma, delle precisazioni alle dichiarazioni rilasciate dal Modicano Corrado Terranova contenute in un articolo pubblicato in rete in data 16 giugno 2026, dal titolo: “Il modicano Corrado  Terranova sconfigge la FIS: sbattuto sul lastrico e minacciato, ma il Consiglio di  Stato mi ha dato ragione”. Di seguito il testo:

“A parziale modifica di quanto erroneamente pubblicato in data 16 giugno 2026, si precisa che con la  Federazione Italiana Scherma il sig. Corrado Terranova non ha mai avuto rapporti di lavoro in qualità di dipendente, né è mai stato titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato con essa. Il medesimo ha  esclusivamente partecipato, tramite la propria impresa, ad una procedura di affidamento di servizi senza  risultarne affidatario. La Federazione smentisce inoltre in modo categorico che propri dirigenti, dipendenti o  collaboratori abbiano mai rivolto al sig. Terranova minacce, intimidazioni o pressioni finalizzate ad  impedirgli di proporre ricorsi o azioni giudiziarie. La sentenza del Consiglio di Stato richiamata nell’articolo  riguarda esclusivamente la legittimità della procedura di affidamento e la verifica dei requisiti professionali  richiesti agli operatori economici partecipanti, senza contenere alcun accertamento in ordine ad altri tipi di  rapporti intercorrenti fra la Federazione ed il sig. Terranova, ovvero presunte minacce, intimidazioni o  comportamenti personali attribuiti alla Federazione.” Lo scrivente, pertanto 

AVVERTE 

che, in difetto di immediato riscontro e integrale adempimento, sarà dato seguito al mandato  della Federazione al fine di procedere senza ulteriore preavviso nelle competenti sedi civili e  penali, per l’accertamento della responsabilità per diffamazione aggravata a mezzo stampa,  per la tutela della propria immagine e reputazione e per il risarcimento di tutti i danni  patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, con maggiore aggravio di spese ed onorari  della controversia a carico dei responsabili. 

Roma, 18 giugno 2026 

Avv. Guido Settimj

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