
Per l’ordinamento italiano avere un figlio è un diritto, infatti la legge pone i cittadini nelle condizioni di formarsi una famiglia, attraverso una serie di strumenti assistenziali. Da tale diritto discende anche il dovere dei genitori al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio. Ciò viene previsto dal primo comma dell’art. 30 Cost., che recita: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. La responsabilità genitoriale ha pertanto contenuto sia personale, attraverso l’educazione e l’istruzione, che patrimoniale, mediante il mantenimento. Mantenimento che deve essere garantito fino all’indipendenza economica del figlio, la quale non coincide necessariamente con la maggiore età. Occorre sottolineare, tuttavia, che il mantenimento del figlio non può essere permanente: la Corte di Cassazione sostiene che, dopo una certa età, lo stato di disoccupazione non dipenda dalla crisi del mercato del lavoro, bensì da una condizione di inerzia del giovane, rescindendo definitivamente il “cordone ombelicale” con i genitori. Il figlio deve essere mantenuto in relazione alle possibilità economiche dei genitori; perciò più questi ultimi sono facoltosi, tanto più agiata deve essere la vita del figlio.
“Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. Il primo capoverso dell’art. 30 Cost., prevede che qualora i genitori non siano in grado di esercitare la propria responsabilità genitoriale, debbano rivolgersi al giudice affinché suggerisca o addirittura imponga le misure più opportune nell’interesse ed a tutela dei figli. Bisogna affermare che, in tema di responsabilità genitoriale, i doveri dei genitori non vengono meno in caso di separazione o di divorzio. La legge oggi prevede che, in caso di interruzione della vita matrimoniale, vi sia il diritto dei figli alla cosiddetta bigenitorialità, vale a dire a vivere e ad essere mantenuti sia dal padre che dalla madre.
Molto importante è quanto statuisce il terzo comma dell’articolo in esame: “la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. Nascere al di fuori del matrimonio non può essere considerata una “colpa” che riduce i diritti della persona. Per questo, tale comma sancisce la parità di diritti tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso, sia rispetto all’organo statuale sia nei confronti dei loro genitori. La piena attuazione di tale principio si ebbe con l’entrata in vigore della legge n. 219/2012, che ha sancito che tutti i figli hanno lo stesso status e gli stessi diritti e doveri.
L’ultimo comma, non meno importante, dell’art. 30 Cost. dispone che: “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. L’attuale normativa prevede che qualora il padre si rifiuti di riconoscere il figlio può essere citato in tribunale dalla madre del bambino e dal figlio stesso, una volta divenuto maggiorenne, per accertarne la paternità. Questa avviene tramite prove scientifiche, il cui risultato è difficilmente confutabile. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a tali esami (test DNA, esami del sangue, prove ematologiche) da parte del padre, viene valutato dalla giurisprudenza di legittimità come una vera e propria ammissione di paternità.
Possiamo concludere dicendo che i “Padri Costituenti”, pur riconoscendo la rilevanza della famiglia fondata sul matrimonio, purtuttavìa hanno voluto accordare tutela ai figli in quanto tali, eliminando qualsiasi distinzione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale, trattandosi di diritti propri della persona umana.