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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Può non sembrare così, eppure anche lo Stato, i suoi dipendenti ed i funzionari rispondono dei propri errori. L’appartenenza ad una Pubblica Amministrazione non è una forma di immunità
Tempo di lettura: 2 minuti

Ciò viene previsto dai due commi del ventottesimo articolo della Costituzione che così dispongono: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. La norma dispone che il privato danneggiato da un illecito civile dal pubblico dipendente possa decidere di agire in via risarcitoria nei confronti del dipendente pubblico autore dell’illecito o nei confronti della P.A.. L’estensione della responsabilità del dipendente nei confronti dell’ente stesso è immaginata per consentire al danneggiato una maggiore possibilità di ristoro, atteso che, mentre il dipendente potrebbe non essere in grado di risarcirlo, ciò non vale per lo Stato. La Pubblica Amministrazione, di fatto, è sempre responsabile dell’operato dei propri dipendenti, non solo perché sono stati selezionati attraverso un concorso pubblico, ma anche perché occorre evitare che situazioni di insolvenza personale possano pregiudicare il diritto al risarcimento della vittima.
La responsabilità del dipendente pubblico è nota come responsabilità per “danno erariale”, dato che presuppone un pregiudizio alle finanze pubbliche.
Il presupposto che lo Stato paghi al posto dei propri sottoposti, non libera questi ultimi da una eventuale azione di rivalsa. Se è vero che le casse pubbliche vengono sostentate dai tributi imposti ai contribuenti, imporre allo Stato di dover adempiere per un errore altrui corrisponderebbe a far pagare l’errore all’intera collettività e quindi anche allo stesso danneggiato.
Mentre l’art. 28 Cost. si occupa della sola responsabilità civile del pubblico dipendente, vale a dire dell’obbligo di risarcimento del danno, la responsabilità penale è, invece, disciplinata dall’art. 27 Cost., prevedendo che questa sia una responsabilità personale, attribuita solo a chi ha commesso l’illecito, senza coinvolgere nessun altro soggetto.
L’articolo in esame chiude il Titolo I della “Parte Prima”, riferita appunto ai “Rapporti Civili”.

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