
Quest’ultimo, composto da tre commi, al primo recita che: “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Si tratta di un divieto rivolto al legislatore ordinario, inteso ad assicurare l’imparzialità del giudice. La norma garantisce la previa costituzione del giudice competente a decidere la controversia, facendo sì che la decisione di ogni causa venga attribuita ad un organo precedentemente stabilito sulla base di criteri generali prefissati dalla legge. Sia il codice di procedura penale che il codice di procedura civile prevedono delle regole affinché ciascun soggetto possa sapere, prima che il procedimento abbia inizio, quale sia il magistrato che lo giudicherà. Tutto ciò si basa su tre parametri: il parametro della materia su cui il giudice dovrà decidere, il valore della controversia ed il criterio del territorio. L’assegnazione degli incarichi ai vari magistrati che compongono un determinato Tribunale, avviene secondo criteri di casualità, garantendo, pertanto, l’effettiva imparzialità del potere giudiziario.
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, si recita al primo capoverso dell’articolo in questione. Questo comma sancisce il principio della irretroattività della legge penale sfavorevole. Esso sta a significare che l’azione repressiva dello Stato, mediante la legge, può essere esercitata solo per l’avvenire e non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Collegato al principio di irretroattività, è quello di tassatività, inteso come obbligo per il legislatore di precisare, in termini non generici, le fattispecie di reato, rispondendo a canoni di chiarezza e comprensività.
L’ultima parte dell’art. 25 Cost. stabilisce che: “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Le misure di sicurezza (disciplinate dagli artt. 199 e seguenti del codice penale) sono delle sanzioni che si differenziano dalle pene in senso stretto, dato che non hanno la funzione di punire l’autore di un reato, bensì soltanto quella di prevenire che una persona ritenuta pericolosa possa ritornare a delinquere. Tali misure, che possono essere personali o patrimoniali, hanno una vera e propria funzione di rieducazione del reo e possono applicarsi anche ai soggetti non imputabili, presupponendo l’accertamento della pericolosità dell’individuo. Con quest’ultimo comma, si vuole evitare l’arbitro sia del giudice che degli organi di polizia giudiziaria di applicare limitazioni alla libertà personale in modo del tutto discrezionale, prevedendo una specifica norma che stabilisca l’applicazione delle sopra dette misure.
Per concludere, la ratio legis dell’esaminato articolo 25 è quella di tutelare i cittadini da possibili abusi da parte del potere giudiziario, in base all’esperienza di quanto accaduto durante il “ventennio fascista”, in cui venivano istituti appositi tribunali per reprimere le opposte fazioni, senza che le stesse avessero garanzia alcuna.