
L’art. 12 Cost. prevede che: “la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.
La collocazione della disposizione sulla bandiera tra i principi fondamentali assume due valori significativi: da un lato, si sottrae alla revisione da parte della legge ordinaria e, sotto altro profilo, si è inteso costituzionalizzare uno dei simboli della Repubblica.
Molteplici sono i significati attribuiti ai colori della bandiera: in base ad un prima lettura, sostenuta in diversi scritti anche da poeti del calibro di Carducci e Pascoli, il verde richiama i prati e la macchia mediterranea, il bianco le nevi e il rosso è un omaggio ai soldati morti nel corso delle diverse guerre che hanno coinvolto il Paese. Vi è, poi, una versione più vicina al mondo cattolico che individua nel verde la speranza di un’Italia unita e libera, nel bianco la fede cattolica, ed infine, nel rosso, la carità.
La prima testimonianza dell’utilizzo dei tre colori della bandiera come emblema identificativo risale al 1789, precisamente il 21 agosto, durante una manifestazione ad opera di manifestanti genovesi che si rifacevano agli ideali rivoluzionari dell’epoca. Sette anni più tardi, precisamente nel 1796, i tre colori vennero utilizzati anche in ambito militare, per identificare il contingente italiano all’interno dell’esercito napoleonico. Nel 1798, si ha il primo atto legislativo riguardante la bandiera. Il Gran Consiglio della nuova Repubblica Cisalpina delibera l’adozione di una bandiera formata da tre bande parallele all’asta, di colore verde, bianco e rosso. Con la Restaurazione, la bandiera verde-bianco-rossa viene bandita, e inizia progressivamente ad affermarsi come simbolo di lotta nazionale prima timidamente con i moti del 1821, poi con maggior forza durante i moti del 1831, per poi consacrarsi con la prima guerra d’indipendenza del 1848-49. Durante il periodo indipendentista, soprattutto nell’arco alpino, si adotta il tricolore come simbolo anti-asburgico. L’Unità d’Italia, avvenuta nel 1861, segnò una vera e propria svolta non solo per l’Italia, ma per tutto il panorama europeo. La bandiera del Regno divenne definitivamente il tricolore con al centro lo stemma sabaudo. Stemma che rimase fino all’adozione della Carta Costituzionale del 1948.
La prima proposta di disposizione sulla bandiera recitava: “la bandiera della Repubblica italiana è verde, bianca e rossa”. Palmiro Togliatti, però, temeva una confusione con la bandiera ungherese, in uso già dal 1848 e con un suo emendamento aggiunse “a tre bande verticali di uguali dimensioni”.
Nonostante si tratti di un principio fondamentale, il dibattito su tale disposizione non è particolarmente ampio e ciò è dovuto innanzitutto alla brevità della norma, che lascia pochi spazi interpretativi. Secondo i “Padri Costituenti”, l’art. 12 Cost. doveva essere un dettame semplice, chiaro e, soprattutto, inequivocabile. La brevità, quindi, è da spiegarsi con il perseguimento di questi ultimi caratteri e non ad un disinteresse da parte dell’Assemblea Costituente.
L’articolo in questione viene definito dalla dottrina maggioritaria come una norma di integrazione, riferita perciò al rafforzamento di valori di una comunità. Lo Stato si legittima pertanto attraverso i suoi principi fondamentali ed anche attraverso dei simboli, come appunto la bandiera.
Per quanto concerne la tutela penale, l’art. 292 c.p. configura il reato di vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, punendo chiunque, intenzionalmente, vilipenda la bandiera con espressioni ingiuriose o chi distrugge, disperde, deteriora od imbratta la bandiera nazionale. Il soggetto, per essere punito, deve aver commesso il fatto pubblicamente ed in maniera intenzionale. La tutela penale non si estende ai vessilli regionali né alla bandiera europea.
La rigorosa tutela giuridica apprestata oggi alla bandiera, indica l’importanza del tricolore, divenuto simbolo dell’Italia nel mondo ed elemento che contraddistingue la nazione in ogni campo, da quello artistico a quello sportivo.