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Ragusa. Ravvedimento operoso (iuc) Imu/Tasi/Tari

Il Settore X Tributi del comune di Ragusa informa i contribuenti che con decorrenza dal 22/03/2018 è stato modificato, con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2018, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC) . Nello specifico sono stati introdotti due nuovi articoli n. 5 bis “ravvedimento per omessi o ritardati versamenti” e 5 ter“ravvedimento per infedeltà od omissioni della dichiarazione”.
Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’ufficio ad irrogarla.
La sanzione ordinariamente prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, mentre è pari al 50% nel caso di dichiarazione infedele e al 100% per omessa dichiarazione.
Il ravvedimento permette di versare il tributo omesso, con applicazione di una sanzione ridotta rispetto a quella piena (esaminata in precedenza). In particolare, la sanzione da applicare è quella riportata nella tabella che segue:
Ravvedimento operoso per omesso, parziale o ritardato versamento:
Tipologia
Termine di effettuazione Sanzione in vigore dal 1 gennaio 2016
Sprint – entro 14 giorni dal termine di scadenza del versamento
0,10% sull’imposta da versare, per ogni giorno di ritardo
Breve – dal 15° e fino al 30° giorno dal termine di scadenza del versamento
1,5% sull’imposta da versare

Intermedio – Dal 31°giorno e fino al 90° giorno dal termine di scadenza del versamento 1,67% sull’imposta da versare
Lungo – Dal 91° giorno e fino ad 1 anno dal termine di scadenza del versamento
3,75% sull’imposta da versare
Lunghissimo – Oltre un anno dal termine di versamento dell’imposta
5,00% sull’imposta da versare.
Ravvedimento operoso per infedele o omessa dichiarazione:
1. Entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione ridotta al 10% .
2. Oltre il termine di 90 giorni ed entro un anno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione:sanzione ridotta al 16,67%
Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi giornalieri calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno:
Interessi legali:
2,50% annuo dal 01/01/2012 al 31/12/2013
– 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014
– 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015
– 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016
– 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017
– 0,3% annuo dal 01./01/2018al 31/12/2018.
Una volta effettuato il ravvedimento, l’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato al Settore tributi, utilizzando l’apposito modello prelevabile dal sito internet del Comune di Ragusa al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di pagamento.

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