L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’istituto referendario è stato previsto dai nostri “Padri Costituenti” come istituto destinato ad operare sia a livello nazionale che a livello regionale e locale.
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Per il referendum nazionale, sia quello abrogativo di leggi (art. 75 Cost.) che quello di revisione costituzionale (art. 138 Cost.), la disciplina è prevista direttamente dalla Carta Costituzionale, nulla è detto, invece, per il referendum “locale”.
Il referendum abrogativo di legge consiste nella sottoposizione al voto popolare di uno o più quesiti relativi alla abrogazione di una legge già in vigore. Si fissa in 500.000 il numero minimo di elettori necessari per la presentazione delle richieste referendarie, ma viene prevista anche l’ipotesi che tali richieste vengano da almeno 5 Consigli regionali. Ciò viene disciplinato dal primo dei cinque commi dell’art. 75 Cost.: “è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. L’abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge determina una modifica dell’ordinamento giuridico, per questo il referendum viene considerato dalla dottrina una fonte del diritto. Tale istituto di democrazia diretta è stato concepito come uno strumento eccezionale e secondario, ma ben presto il ricorso al referendum è divenuto incalzante e sistematico, giungendo ad un vero e proprio abuso del mezzo referendario.
“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Il secondo comma dell’articolo in esame prevede dei limiti espliciti secondo il quale il referendum non può essere ammesso. Limiti impliciti sono ricavabili dall’intero ordinamento ed individuati dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte è intervenuta, interpretando estensivamente le categorie di leggi elencate nel primo capoverso dell’articolo 75. Ciò è accaduto con riferimento, per esempio, alle leggi di esecuzione ed attuazione dei trattati internazionali, collegate alle leggi di autorizzazione e ratifica, valorizzando l’esigenza di adempimento degli obblighi internazionali. La Corte Costituzionale ha anche sottolineato le caratteristiche dei quesiti referendari, sostenendo che il quesito deve essere omogeneo, coerente e chiaro. Non è ammissibile un referendum che non consenta agli elettori di votare in maniera lapalissiana per il “SI” o per il “NO”.
Il terzo comma dell’art. 75 Cost. prevede: “hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati”, garantendo una vasta partecipazione popolare.
A causa della gravità degli effetti che dal referendum abrogativo derivano, è stato previsto un doppio quorum. Il primo è un quorum di partecipazione, mentre il secondo è un quorum relativo all’esito della consultazione; tutto ciò, è statuito dal penultimo comma del settantacinquesimo articolo dello “Statuto”: “la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. Il quorum indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida. In altri termini, l’art. 75 Cost. richiede non solo la quota minima di votanti necessaria per rendere valido il risultato (50% + 1), ma anche la maggioranza dei voti (nonché un ulteriore 50% + 1 sulla maggioranza di coloro che sono andati a votare). Qualora non dovesse raggiungersi il quorum partecipativo, il referendum fallisce, indipendentemente dalla percentuale di voti favorevoli espressi all’abrogazione.
Quinto ed ultimo comma dell’art. 75 Cost. disciplina che: “la legge determina le modalità di attuazione del referendum”. Viene in rilievo la legge n. 352/1970, che si è occupata di disciplinare il procedimento referendario. La fase preparatoria attiene alla richiesta popolare, in cui un comitato di promotori raccoglie le firme da vidimare e depositare presso la Corte di Cassazione. Le richieste di referendum sono soggette ad un primo controllo di conformità da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Suprema Corte di Cassazione che esamina le richieste referendarie per giudicarne la conformità alle norme di legge. Tale ufficio ha il potere di interrompere il procedimento nell’ipotesi in cui la normativa oggetto del quesito sia stata abrogata o modificata dal Parlamento, prima della consultazione popolare. Un secondo controllo, questa volta di ammissibilità, da parte della Corte Costituzionale, che si incentra sulla verifica del rispetto dei limiti. Superata la fase di controllo, il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, in una data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. L’ultima fase del procedimento attiene allo scrutinio ed alla proclamazione dei risultati. Se il risultato è favorevole, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l’intervenuta abrogazione dell’atto oggetto del quesito referendario, i cui effetti decorrono, di regola, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma che, previa delibera del Governo, possono essere posticipati di 60 giorni, per dare la possibilità al Parlamento di intervenire per colmare il vuoto legislativo che si è prodotto. Nel caso di esito negativo, i risultati vengono resi ad opera del Ministro della Giustizia, sempre mediante Gazzetta Ufficiale, e la stessa disposizione legislativa non potrà essere sottoposta a nuovo referendum abrogativo per un periodo di 5 anni.
In definitiva, lo scopo del referendum è quello di dare la possibilità ai cittadini di esprimersi rispetto a delle leggi già in vigore. Per evitare abusi, tuttavia, sono state introdotte delle specifiche maggioranze e si è escluso che in determinate materie, la sovranità popolare possa dire la sua, per via della specificità e complessità dell’argomento.

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