
ROMA, 06 Maggio 2026 – Si chiude con una vittoria definitiva per il diritto delle vittime una lunga battaglia legale contro il Ministero dell’Interno. È divenuta “cosa giudicata” la sentenza n. 6033/2025 della Corte di Appello di Roma, che ha stabilito principi fondamentali per l’accesso ai benefici di legge, riguardo specificatamente l’ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia negli anni 2006-20216, e del fratello Fabio, all’epoca consigliere comunale, arrestati e posti ai domiciliari con l’imputazione di voto di scambio politico mafioso e varie imputazioni di corruzione elettorale riguardanti le elezioni comunali del 2016.
I due Nicosia erano stati assolti in primo grado dal Tribunale di Ragusa a conclusione del processo di una vicenda, a questo punto, paradossale per un 2grottesco errore giudiziario”, che ha avuto inizio con l’arresto dei Nicosia. Accusa gravissima ed infamante, basti pensare a quella che era stata la sua vita, la sua attività professionale e politica, prima che tutto crollasse sotto i colpi della malagiustizia. Durante il mandato amministrativo si è scontrato in più occasioni con l’imprenditoria privata gravitante attorno al sistema dei rifiuti e delle discariche, con la burocrazia regionale e con alcuni esponenti politici. È stato dimostrato nel processo che i primi accusatori avevano precedentemente subito “offese e torti” istituzionali e professionali, con propalazioni che sono state ritenute in sentenza non adeguatamente riscontrate ed approfondite dagli inquirenti, o addirittura sopravvenute in soccorso alle defaillance delle indagini preliminari che avevano portato al suo arresto. Il “calvario” giudiziario per 6 lunghi anni ha condizionato la sua esistenza personale, conseguentemente la storia politica amministrativa del Comune di Vittoria, che è stato sciolto per mafia.
La pronuncia della Corte di Appello di Roma scardina alcune prassi amministrative che in passato avevano ostacolato il riconoscimento degli indennizzi. I giudici hanno stabilito che le accuse dei pentiti non bastano: una singola dichiarazione di un collaboratore di giustizia non può prevalere su sentenze penali e indagini che dimostrano l’estraneità della vittima ad ambienti criminali.
La parentela non è una colpa: il legame di sangue con persone pregiudicate non è, da solo, motivo sufficiente per negare l’accesso al Fondo di solidarietà. Il Ministero ha il dovere di indennizzare i familiari se non emergono prove di una reale vicinanza della vittima ad ambienti delinquenziali.
Il caso riguardava i parenti di una vittima di ‘ndrangheta a cui il Governo, tramite atti amministrativi ritenuti ora illegittimi, aveva tentato di negare o revocare i benefici spettanti per legge.
“Si chiude così una brutta pagina governativa”, ha dichiarato l’avvocato Giuseppe Nicosia, il cui studio ha assistito le vittime nel lungo iter processuale. “Siamo onorati di aver difeso ancora una volta i diritti delle vittime, tutelandole sia dall’azione brutale della criminalità, sia dall’azione illegittima delle istituzioni”. A Giuseppe Nicosia è stato riconosciuto un indennizzo di 500 euro al giorni per i 12 giorni di detenzione domiciliare, mentre al fratello 300 euro (rimase chiuso in casa per più di 20 giorni)
La definitività di questa sentenza segna un precedente di rilievo per tutti i procedimenti analoghi. Ribadisce che il diritto all’indennizzo deve basarsi su prove oggettive e accertate, impedendo che sospetti infondati o legami parentali involontari diventino un pretesto per lo Stato per sottrarsi ai propri doveri di assistenza verso chi è stato colpito dal cancro della mafia.


