
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
L’unico comma dell’art. 70 dello “Statuto” si occupa della funzione legislativa in senso stretto, attribuendola collettivamente ad entrambe le Camere. L’avverbio “collettivamente” sta a significare che una legge non può entrare in vigore solo con il consenso dei componenti di una Camera, ma è necessario il “benestare” dei componenti di entrambe le Camere che formano il Parlamento, ossia Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Tale accezione è di fondamentale importanza, visto che rappresenta l’affidamento della sovranità al popolo. Al Parlamento, infatti, non è attribuito il “potere legislativo” (che appartiene al popolo) bensì la “funzione legislativa”, esercitata tramite legittima delega affidatagli dalla collettività. Anche nell’art. 70 Cost. viene ribadito, con l’avverbio “collettivamente”, un concetto più volte sottolineato negli altri articoli della Carta: il bicameralismo perfetto. Un sistema secondo cui entrambi i rami del Parlamento esercitano gli stessi poteri mantenendo, ogni Camera, una propria autonomia ed indipendenza.
Per esemplificare, la procedura legislativa prevede che, quando viene presentato un disegno di legge, l’iter per il suo esame e la sua eventuale approvazione abbia inizio nella Camera in cui è stato presentato. Ne discuterà la commissione competente e, nel caso ottenga il via libera, passerà all’aula per il voto. In caso di approvazione, il testo approderà nell’altra Camera dove effettuerà gli stessi passaggi. Se non viene modificato e supera l’esame dell’intera aula, diventerà legge. Il bicameralismo paritario, tuttavia, è stato criticato da molti, dato che rallenterebbe notevolmente l’approvazione di un testo legislativo, facendolo “rimbalzare” da una Camera all’altra parecchie volte. Inoltre, sarebbe responsabile di varie crisi politiche, poiché entrambi i rami del Parlamento devono accordare la fiducia al Governo. Queste criticità hanno alimentato numerosi tentativi di riforma.
Le Camere, all’esito del procedimento legislativo (cd. iter legis), adottano le leggi formali, ossia quegli atti con una particolare efficacia, detta forza di legge, che consiste in una forza attiva, data dalla prevalenza rispetto alle leggi precedenti, e da una forza passiva, attribuitagli dalla resistenza rispetto agli atti gerarchicamente subordinati (es. regolamenti).
In conclusione, la natura della “nuova” legge è proprio quella di aggiornare l’ordinamento giuridico, in base agli usi ed ai cambiamenti sociali che intervengono nella società civile.




