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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La norma contenuta nell’art. 67 Cost. non è un’esclusiva della nostra Carta Costituzionale, bensì rappresenta un principio comune delle democrazie rappresentative, vale a dire di tutte quelle democrazie che eleggono i propri rappresentanti per essere governati.
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L’unico comma dell’art. 67 Cost. statuisce che: “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.
Il primo principio che emerge dalla lettura dell’articolo in esame è quello della rappresentanza nazionale, secondo cui ogni eletto è svincolato dall’influenza dei propri elettori nell’ambito dei collegi territoriali; nulla, però, impedisce che i parlamentari prendano in considerazione gli interessi locali, senza tralasciare, in via principale, gli interessi nazionali.
Il secondo principio delineato dalla norma è quello del divieto di mandato imperativo. Ciò implica che il parlamentare non può ricevere dai suoi elettori delle disposizioni vincolanti circa le modalità di svolgimento del suo mandato, essendo libero di decretare le scelte che ritiene più opportune. Da ciò discende l’irresponsabilità giuridica dei parlamentari, i quali non possono essere chiamati a rispondere giuridicamente delle proprie decisioni, ma di contro vi è una responsabilità politica, in cui ogni parlamentare sarà chiamato, in sede di nuove elezioni, a rispondere del proprio operato dinanzi al corpo elettorale, che deciderà se rieleggerlo o meno. Di fatto, i partiti non hanno alcuno strumento giuridico a disposizione per revocare il mandato al “parlamentare infedele” che potrà continuare a svolgere liberamente le sue funzioni, scegliendo, qualora lo ritenesse opportuno, di aderire ad un altro schieramento. L’autonomia del singolo parlamentare rispetto ai partiti nello svolgimento del proprio mandato, è implicitamente riconosciuta anche dai regolamenti di Camera e Senato.
In conclusione, l’art. 67 della Carta Costituzionale ha superato ciò che avveniva durante l’Ancien Régime in cui il deputato ed il senatore lavoravano nell’interesse della cerchia che li aveva eletti, difatti chi si discostava dagli ordini impartiti dall’alto, veniva cacciato via dal Parlamento e sostituito con qualche altro personaggio più affidabile. Oggi le cose vanno diversamente, un parlamentare può decidere di non seguire le decisioni che favoriscano solo gli elettori del partito, ma è tenuto a valutare le questioni e ad esprimere le proprie idee solo ed esclusivamente nell’interesse del Paese, senza beneficiare i tornaconti di alcune lobbies.

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