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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 56 Cost. si occupa del numero e delle regole per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati.
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L’articolo in questione è composto da quattro commi.
“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto”. Nel nostro ordinamento, il Parlamento è l’unico organo a legittimazione democratica. In altri termini, i membri delle due Camere risultano designati direttamente dal corpo elettorale. Il suffragio universale è una condizione minima degli Stati democratici, in quanto non distingue più gli elettori per classi sociali (es. voto attribuito solo ai nobili), ma li raggruppa in un “unicum”, il corpo elettorale, in cui non vi è più nessuna distinzione di censo. Per suffragio diretto, s’intende l’esclusione di qualsiasi modalità di elezione di secondo grado, mediante, per esempio, collegi elettorali istituiti ad hoc.
Il primo capoverso dell’articolo in esame prevede che: “il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero”; nell’impianto costituzionale originario il numero era stabilito in rapporto alla popolazione, dopo la riforma costituzionale del 1963, il numero dei parlamentari venne previsto in misura fissa. Per ciò che concerne il numero dei membri, all’esito della riforma costituzionale prevista dalla legge costituzionale n. 1/2020, il numero dei componenti la Camera dei deputati è sceso da 630 agli attuali 400. Importante è l’ultima parte del comma in esame, che prevede che 8 dei 400 deputati vengano eletti nella circoscrizione estero, per garantire il diritto di voto ai cittadini italiani, aventi residenza all’estero.
Il terzo comma statuisce: “sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”. Mentre per la capacità elettorale attiva, si richiede il compimento del diciottesimo anno di età (art. 48 Cost.), sono, invece, eleggibili alla Camera dei deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età (capacità elettorale passiva).
Il quarto, nonché l’ultimo comma, stabilisce che: “la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”. Questo comma regolamenta la ripartizione proporzionale dei seggi, dividendo il numero degli abitanti per un coefficiente fisso (vale a dire, 392), distribuendo i seggi in proporzione al numero di abitanti di ogni circoscrizione. In base alla legge elettorale n. 165/2017, ai fini dell’elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni, 14 delle quali coincidono con una regione, mentre le restanti 6 regioni più popolose sono divise in più circoscrizioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia). Con la legge elettorale, dai voti espressi dagli elettori, si stabiliranno i candidati chiamati a ricoprire i posti cui l’elezione si riferisce. Dei sistemi elettorali non v’è menzione nella Carta Costituzionale, visto che l’Assemblea Costituente decise di demandare tale compito all’organo legislativo, mediante l’emanazione di una legge ordinaria. L’unica cosa certa, ricavabile da alcuni principi costituzionali, è che non può essere esclusa la rappresentanza delle minoranze.

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