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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Importante corollario della libertà di associazione (art. 18 Cost.) è rappresentato dalla libertà di dar vita ad associazioni a fini politici, i cosiddetti “partiti”.
Tempo di lettura: 2 minuti

L’unico comma dell’art. 49 Cost. statuisce che: “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. I partiti rappresentano dunque lo strumento principale di partecipazione politica dei cittadini.
L’articolo in esame si riferisce a “tutti i cittadini”, ma la legge, secondo l’art. 98 Cost., può introdurre delle limitazioni al diritto di iscriversi ad un partito per alcune categorie di dipendenti pubblici, ai quali è richiesto un elevato grado di imparzialità (si pensi al personale militare od ai magistrati).
Sulla natura giuridica dei partiti politici, è intervenuta la Corte Costituzionale, stabilendo che questi non possono essere considerati soggetti titolari di attribuzioni costituzionali, ma vanno valutati come organizzazioni proprie della società civile cui la legge affida determinate funzioni. Nonostante la rilevanza costituzionale dei partiti quali formazioni sociali (art. 2 Cost.), da un punto di vista civilistico, sono da ritenersi delle associazioni non riconosciute che prendono vita in forza di un atto di autonomia tra i fondatori senza dover seguire specifici requisiti di forma né di contenuto. L’ordinamento interno, l’amministrazione ed i rapporti tra associati ed associazione non riconosciuta sono integralmente rimessi agli accordi degli associati, senza che la legge preveda nulla al riguardo.
Nessun limite di natura ideologica è previsto per la costituzione di un partito politico, con l’unica eccezione, prevista dalle “Disposizioni Transitorie e Finali”, di ricostituire il partito fascista. Inoltre, l’attività del partito deve svolgersi con metodo democratico, vietando, pertanto, l’uso della coercizione e della violenza.
Infine, dal punto di vista economico, al fine di svolgere la loro attività, i partiti politici necessitano di fondi che provengono tendenzialmente dalle quote di iscrizione e da finanziamenti privati. Dapprima vi era anche il finanziamento pubblico ai partiti, abolito con il d.l. n. 149/2013, sostituito con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini attraverso detrazioni per le erogazioni libere. In aggiunta, sono anche previste delle forme di controllo finanziario sulla vita interna dei partiti.
Per concludere, possiamo affermare che i “Padri Costituenti”, dopo l’esperienza fascista, in cui vi era un solo partito, hanno dato la possibilità a tutti i consociati di costituire partiti, in quanto espressione del diritto di libertà dei singoli e manifestazione del pluralismo, rappresentando le basi di un ordinamento democratico

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