L’Ora legale. Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Il nucleo essenziale del procedimento legislativo viene disciplinato dal settantaduesimo articolo della Carta Costituzionale.
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I quattro commi dell’articolo in esame si occupano della fase deliberativa di una legge, che può avvenire tramite procedimenti diversi.
Il primo comma statuisce: “ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”. Tale comma descrive il procedimento legislativo ordinario che inizia con l’esame del testo di legge da parte della commissione legislativa competente per materia. Concluso l’esame della commissione, con l’approvazione di un testo (eventualmente anche diverso da quello originario), la proposta passa all’assemblea, la quale procede con la discussione sulle linee generali del testo nel suo complesso. La discussione in assemblea si svolge prima sui caratteri generali e poi sui singoli articoli, terminando con la votazione sull’intero testo legislativo, che avviene a scrutinio palese (a meno che non venga chiesto lo scrutinio segreto). Il progetto approvato è trasmesso dal Presidente all’altra camera; se la seconda camera lo approva senza modifiche, il testo verrà trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione, qualora, invece, la seconda camera dovesse introdurre delle modifiche al progetto, il testo dovrà essere ritrasmesso alla prima camera, fino a quando entrambe le Camere non abbiano approvato il medesimo testo. Per evitare che i tempi si dilunghino eccessivamente, è stato previsto che il riesame si limiti sui soli articoli modificati.
“Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”. I tempi che scandiscono la procedura ordinaria, possono essere abbreviati, a norma del secondo comma dell’art. 72 Cost., quando venga dichiarata l’urgenza del testo legislativo in esame. In questo caso, i tempi a disposizione delle commissioni per esaminare il testo della proposta di legge in discussione e riferirne all’assemblea si riducono della metà. Non si tratta di un vero e proprio procedimento distinto da quello ordinario, ma soltanto di una riduzione dei suoi termini interni.
Il secondo capoverso dell’articolo in questione stabilisce: “può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni”. La procedura speciale prevede due ipotesi: il procedimento decentrato ed il procedimento misto. Il procedimento decentrato è caratterizzato dal fatto che la commissione non si limita ad esaminare e discutere il progetto, ma lo approva. La proposta viene, perciò, esaminata, discussa e votata in commissione, salvo che il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei membri della commissione stessa non richiedano il ritorno alla procedura normale e la restituzione all’assemblea del potere di procedere o meno all’approvazione del testo legislativo. Tale regola viene prevista a garanzia delle minoranze e del Governo.
Per quanto concerne il procedimento misto, sempre previsto dal terzo comma, è caratterizzato dalla ripartizione di funzioni tra commissione ed assemblea. Si tratta di una procedura che si colloca a metà strada tra il procedimento ordinario ed il procedimento decentrato, presentando caratteri sia dell’uno che dell’altro. Alla commissione è affidata la redazione e l’approvazione dei singoli articoli, mentre all’assemblea viene trasferito il potere di approvare il testo finale.
Quarto ed ultimo comma dell’articolo 72 prevede che: “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. Il procedimento ordinario è obbligatorio nelle materie anzidette, visto che regolano argomenti particolarmente complessi.
La ratio legis dell’art. 72 Cost. stabilisce le modalità di esame e di approvazione delle leggi. In particolare, viene ammesso un procedimento ordinario (più lungo e complesso), riservato alle materie più importanti ed un procedimento più snello con lo scopo di consentire al Parlamento di operare più agevolmente su determinati contenuti ritenuti di particolare urgenza.

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