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L’ora Legale. Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’articolo che chiude il Titolo IV, riferito ai “Rapporti Politici”, e con sé la “Parte Prima” della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini) è il cinquantaquattresimo.
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Tale articolo, composto da due commi, al primo prevede che: “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”. Questi doveri potrebbero apparire ovvi, ma occorre non trascurare il fatto che la fedeltà richiesta ai cittadini non è riferita genericamente alla Patria italiana, bensì alla Repubblica, in modo da evitare il ritorno della monarchia e soprattutto la reviviscenza del partito fascista. La preoccupazione, all’epoca dell’emanazione della Costituzione (1 gennaio 1948), era quella di scongiurare che le contrapposizioni ideologiche, ancora in quel momento assai vive nel corpo sociale di un’Italia appena uscita dalla guerra e dalla Resistenza armata, potessero sfociare in atti di aperta ribellione nei confronti degli organi dello Stato. In altri termini, i riflessi giuridicamente rilevanti delle eventuali violazioni del dovere di fedeltà sono quelli legati alla repressione di comportamenti diretti al sovvertimento violento del sistema costituzionale o comunque volti a realizzare interferenze indebite nel regolare esercizio dell’attività degli organi costituzionali. È importante sottolineare, a proposito del primo comma, che i doveri prescritti non si riferiscono solo ai cittadini, bensì anche agli individui stranieri ed apolidi (persone prive di cittadinanza), che siano soggetti alla potestà d’imperio dello Stato.
Con riferimento al secondo comma, si prescrive che: “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”; per coloro i quali esercitano pubbliche funzioni, abbiano essi o meno dovuto prestare giuramento, la fedeltà alla Repubblica e l’obbligo di osservarne la Costituzione e le leggi assumono anche caratteri più specifici di quanto accade per gli altri cittadini, perché si traducono nel dovere di adempiere i propri compiti con disciplina ed onore. Termini che possono sembrare antichi e desueti, ma che esprimono al meglio la responsabilità che dovrebbe avvertire chi impersona una pubblica istituzione. L’onore non va inteso in senso soggettivo (personale dignità), bensì in senso oggettivo, vale a dire stima della quale il dipendente pubblico deve rendersi meritevole per non ledere l’immagine della pubblica amministrazione che egli impersona nei confronti dei terzi. Per quanto concerne la disciplina, s’intende il rispetto che il pubblico funzionario osserva nei riguardi del rapporto di servizio, in modo da evitare sanzioni disciplinari. In conclusione, possiamo affermare che l’art. 54 Cost. impone agli individui della Repubblica, sia essi funzionari pubblici che privati, di osservare la Costituzione e le sue leggi in modo da evitare sovvertimenti dell’ordine democratico che possano portare al caos ed al disordine, sfociando in una vera e propria anarchia o peggio ancora in una dittatura.

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