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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Alla tutela della libertà di pensiero dell'art. 21, segue la protezione della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome dell'art. 22.
Tempo di lettura: 2 minuti

Secondo quanto recitato da quest’ultimo: “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.
L’art. 22 risentiva del clima politico, in parte superato, tipico del periodo in cui fu redatta la “Carta Fondamentale”.
La volontà dei Padri Costituenti era quella di porre una ferma garanzia ai diritti di ogni individuo, diritti spesso compromessi dal regime fascista.
L’art. 22 Cost., di fatto, fa riferimento alle qualità proprie di un cittadino, consentendo così a questi di essere identificato, poter compiere autonomamente atti giuridici ed esercitare i propri diritti e doveri all’interno dell’ordinamento giuridico.
La norma impone un triplice divieto. Innanzitutto, vieta la privazione della capacità giuridica (l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri), intesa sia come privazione integrale che come privazione circoscritta, riferita a determinati ambiti di rapporti (es. accesso ad uffici pubblici).
Impedisce la privazione della cittadinanza, vale a dire la sussistenza di un collegamento fondamentale tra l’individuo e il territorio dello Stato e tutte le attività che vi si svolgono. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto per una delle cause previste dalla legge (legge n. 91/1992). La legge prevede che la perdita della cittadinanza possa avvenire o per rinuncia o in modo automatico. La prima si ha qualora un cittadino possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera, scegliendo autonomamente di rinunciare a quella italiana; mentre la seconda concerne l’emblematico caso di un cittadino che, svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato straniero, intenda conservare questa posizione, nonostante l’intimazione del Governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza.
Non si può privare un soggetto del proprio nome. Senza nome, un soggetto non sarebbe identificabile e non potrebbe compiere i più elementari atti giuridici.
L’art. 22 Cost., infine, va inevitabilmente ricondotto alle tutele individuali più generali, previste dai primi articoli della nostra Carta Costituzionale e mira a sottrarre alla disponibilità del legislatore, anche in riferimento agli interessi politici della comunità, alcuni aspetti fondamentali dello status di ogni cittadino.

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