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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La libertà di riunione, garantita dall’art. 17 Cost., rappresenta una libertà individuale ad uso collettivo, garantita - apparentemente - solo ai cittadini.
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In realtà, tale libertà si estende anche agli stranieri, purché soggiornino regolarmente nel territorio italiano.
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”, ciò è quanto prevedono i tre commi del suddetto articolo.
Una riunione è data dalla volontaria compresenza di più persone, in uno stesso luogo, per il perseguimento di uno scopo comune. Si differenzia dall’assembramento, caratterizzato dall’occasionalità (incontro tra più persone avvenuto in modo del tutto occasionale, ad esempio flashmob), e dall’associazione, contrassegnato dalla stabilità nel tempo.
La riunione, qualunque sia il luogo ove essa avviene, deve essere pacifica e senza armi, cioè deve avvenire senza alcun tipo di violenza e senza la presenza di armi, che chiaramente può portare a delle degenerazioni e perciò a conseguenze irreparabili per i partecipanti.
La Costituzione, al primo capoverso dell’articolo esaminato, non prevede nessun obbligo di preavviso imposto agli organizzatori di riunioni in luoghi privati (es. casa d’abitazione) o in luoghi aperti al pubblico (es. stadio).
Il terzo ed ultimo comma dell’art. 17 Cost. impone agli organizzatori di riunioni svolte in luogo pubblico, un obbligo di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza del giorno, dell’ora e del luogo della riunione. La Questura, ricevuto il preavviso, almeno tre giorni prima, può vietare la riunione qualora sussistano fondati motivi per la sicurezza o l’incolumità pubblica. Occorre distinguere l’obbligo di preavviso dalla richiesta di autorizzazione, dato che il preavviso si configura come un mero obbligo di notificare determinate informazioni all’autorità pubblica, per consentire ad essa di valutare i rischi legati alla sicurezza ed all’incolumità pubblica, a causa della riunione. Ove si verifichi l’ipotesi in cui al preavviso non segua un atto motivato di diniego da parte della competente autorità in questione, la riunione potrà avere luogo. Qualora, invece, intervenga un atto che non consenta di tenere la riunione, gli organizzatori potranno ricorrere dinanzi al giudice amministrativo (T.A.R.) per far valere le proprie ragioni. Il problema che si è posto, in relazione a questo tipo di giudizio, riguarda la tutela tempestiva, dati i lunghi tempi della giustizia. Di ciò si occupa la legge del processo amministrativo che ha cercato, ad ogni modo, di velocizzare tale tipo di giudizio, vista la tutela di beni giuridici di primario rilievo costituzionale.
In conclusione, possiamo sostenere che i Costituenti hanno deciso di garantire e tutelare costituzionalmente la libertà di riunione, a patto che questa avvenga nel rispetto della sicurezza ed incolumità altrui.

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