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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Trova tutela nell’art. 16 Cost., la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché la libertà di uscire da e rientrare in tale territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti

L’articolo in esame è composto da due commi.
Il primo comma prevede che: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. A differenza della libertà personale, l’art. 16 Cost. si rivolge esclusivamente ai cittadini italiani. La libertà di circolazione e soggiorno può incontrare solo i limiti disposti dalla legge, in via generale, per motivi di sanità o di sicurezza, mentre sono escluse limitazioni determinate da motivi politici (riserva di legge relativa). Per quanto attiene ai motivi di sanità e di sicurezza, essi si riferiscono rispettivamente alla tutela della salute (es. misure Covid-19) ed all’attività di prevenzione dei reati (es. foglio di via obbligatorio o divieto di soggiornare in uno o più comuni). Può, pertanto, ritenersi che le misure restrittive della libertà di circolazione e soggiorno adottate a più riprese dal potere esecutivo per far fronte all’emergenza Covid-19 siano costituzionalmente legittime, proprio perché giustificate dall’esigenza di tutelare un altro fondamentale diritto, tutelato dall’art. 32 Cost., vale a dire, il diritto alla salute. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 127/2022, è intervenuta sul punto, chiarendo come la quarantena imposta ai malati da Coronavirus non va a limitare la libertà personale, prevista dall’art. 13 Cost., bensì, ne limita la libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 Cost.. L’obbligo di quarantena non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva. L’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento non permette l’uso della coercizione fisica poiché chi è in quarantena può violarla, senza che sia in alcun modo possibile impedirglielo fisicamente, a differenza di quanto avviene per gli arresti domiciliari. Per di più, non è necessario che il provvedimento dell’autorità sanitaria, in cui viene disposto l’isolamento, venga convalidato dal giudice, come invece richiesto per i provvedimenti limitativi della libertà personale. Nella nozione di libertà di soggiorno, inoltre, rientra il concetto di libertà di stabilirsi in un luogo prescelto e di fermarvisi per il periodo desiderato, con la conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma che, per ipotesi, privilegi i residenti per la professione esercitata.
È anche da sottolineare come la libertà di circolazione e soggiorno sia considerata uno dei corollari del diritto dell’Unione Europea (art. 21 TFUE).
Il secondo comma dell’art. 16 Cost. garantisce la libertà di espatrio, precisando che: “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”. Tale comma pone la libertà di uscire da e rientrare nel territorio italiano a proprio piacimento, senza dover fornire motivazioni. Pare un diritto scontato, per noi che viviamo in un Paese libero, ma vi sono, ancora oggi, dei regimi totalitari che impediscono ai propri cittadini di lasciare il territorio dello Stato in cui risiedono. La norma subordina l’espatrio al rispetto degli obblighi di legge. Non si tratta di limiti, bensì di condizioni di carattere amministrativo come il possesso della carta d’identità o del passaporto.
Concludendo possiamo sostenere che i Padri Costituenti, con l’art. 16 Cost., hanno tutelato la libertà di circolazione e soggiorno, quale articolazione della libertà personale e si sono preoccupati di preservare i cittadini dalla possibilità che tale libertà venga limitata per meri motivi politici, come era accaduto durante la vigenza del ventennio fascista.

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