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Anticorruzione. Modica, controreplica D’Antona. Riceviamo

Tempo di lettura: 2 minuti

    Rispondiamo volentieri alla replica dell’Assessore al Bilancio del Comune di Modica, ex Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ex esperto finanziario del Sindaco di Modica, secondo la quale avremmo accusato maldestramente l’amministrazione in merito alla trasparenza degli atti, relativamente alla corrispondenza con la Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio.

    Riportiamo testualmente parte della deliberazione del 6 dicembre scorso dell’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione: “L’amministrazione non può negare/differire una istanza di accesso civico generalizzato solo in ragione del fatto che il documento richiesto è inserito in un protocollo denominato “riservato” .. “Inoltre, in base al principio della leale collaborazione, l’amministrazione valuta l’ostensibilità dei soli atti formati e detenuti che non necessitano di rielaborazione se non sotto il profilo dell’anonimizzazione di eventuali dati personali esistenti. Nel caso essi siano già resi pubblici è altresì necessario che l’amministrazione specifichi dove tali atti sono pubblicati ..”.

    In sostanza l’amministrazione deve eliminare dal cosiddetto “protocollo riservato” e trasferire al protocollo generale la corrispondenza con la Corte dei Conti, può rilasciare gli atti e i documenti già formati richiamati nella corrispondenza o indicare dove sono stati pubblicati.

     Questo sul piano tecnico.

     Sul piano politico continuiamo a denunciare un atteggiamento di chiusura e di arroccamento, privo di trasparenza, rivolto ad oscurare, non si sa per quanto tempo ancora, documenti che riguardano la vita della città, atti negati ai cittadini e perfino ai consiglieri comunali, unici deputati ad approvare il Piano di riequilibrio.

Vito D’Antona

Sinistra Italiana

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© Riproduzione riservata

3 commenti su “Anticorruzione. Modica, controreplica D’Antona. Riceviamo”

  1. È giusto che si sappia. Poi si vedrà

    Sono del parere che i cittadini di modica abbiano il diritto di sapere se il piano di riequilibrio finanziario viene rispettato o meno, giusto per sapere di ” che morte devono morire “.
    Assessore risponda con trasparenza e soprattutto con chiarezza.

  2. Articolo 24. (1)legge 241/90)
    (Esclusione dal diritto di accesso)

    1. Il diritto di accesso è escluso:

    a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
    modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;Articolo 24. (1)

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    Il creditore del Comune in procedura di riequilibrio ha diritto di accesso ai documenti del piano
    20/07/2020
    Contabilità e bilancio, News

    Il creditore del Comune ha diritto all’accesso al piano di riequilibrio pluriennale finanziario e ai documenti correlati: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 17 luglio 2020, n. 547.

    Secondo i giudici, dal punto di vista soggettivo sussiste la legittimazione del creditore a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000):

    – sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis del medesimo decreto e, quindi, soggetti ad accesso civico da parte di chiunque;

    – sia ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, essendo creditore dell’amministrazione comunale e, come tale, portatore di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

    Dal punto di vista oggettivo sussiste parimenti il diritto del creditore ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 della Legge n. 241/90).

    Ricordiamo che devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, tutti gli atti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottati dalle varie Autorità coinvolte e detenuti dall’amministrazione comunale, nessuno escluso (provvedimenti comunali, atti ministeriali, provvedimenti del giudice contabile)

  3. In merito alla trasparenza e come previsto dalla normativa vigente legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ritengo ribadire: devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, tutti gli atti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottati dalle varie Autorità coinvolte e detenuti dall’amministrazione comunale, nessuno escluso (provvedimenti comunali, atti ministeriali, provvedimenti del giudice contabile).

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