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Bando 74 posteggi Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, il Prefetto Dispenza: “Divulgate notizie false, tendenziose e fuorvianti”

In merito alle dichiarazioni riguardanti il bando per l’assegnazione dei 74 posteggi del Mercato ortofrutticolo, riportate oggi dai due quotidiani regionali, la Commissione straordinaria, rappresentata dal Prefetto Filippo Dispenza, chiarisce quanto segue:
“Su alcuni organi di informazione – dichiara Dispenza – sono state riportate oggi dichiarazioni false, tendenziose e fuorvianti, che ingenerano confusione nell’opinione pubblica e gettano discredito sull’operato della Commissione straordinaria. Sia il bando che il regolamento, da tempo pubblicati, consentono l’assoluta e totale percezione e comprensione dei criteri adottati dalla Commissione. La verità è una sola: la predeterminazione dei criteri di ammissione e di valutazione è stata disposta dall’Amministrazione, che li ha indicati nella determinazione a contrarre e nel bando di gara, sottoposti alla vigilanza dell’ANAC. All’articolo 3, lettera B (penultimo capoverso) del bando, è stato previsto: “È fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell’attività di mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona”. Si tratta di una prescrizione generale contenuta nell’articolo 23 del Decreto ministeriale del 10 aprile 1970, richiamata espressamente dall’art. 1 del Regolamento di Mercato e dall’art. 2 del bando, secondo cui “I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel Mercato che fuori Mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell’attività del Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona”. E quindi, tale prescrizione è contenuta, oltreché nell’articolo 3 del bando, anche nell’articolo 23 del Regolamento del Mercato ortofrutticolo che, a sua volta riporta, al comma 10, il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, che pone anch’esso il divieto della doppia attività e, in via generale, il divieto del commissionario di commercializzare, dentro e fuori Mercato, la merce affidatagli, pena l’esclusione dal Mercato. Il testo è chiaro e non si presta ad interpretazioni fantasiose, destinate a creare, artatamente e in totale malafede, confusione e a diffamare i componenti della Commissione straordinaria, che hanno lavorato assieme agli uffici preposti e in stretta connessione con l’ANAC per un bando volto ad affermare l’imparzialità e la trasparenza delle procedure di affidamento e a scoraggiare condotte corruttive”.

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