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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La Carta Costituzionale, oltre ad occuparsi delle regole che disciplinano la struttura dell'ordinamento giudiziario, lo status dei magistrati e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, disciplina la posizione del cittadino nei confronti dell'attività del giudice.
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L’art. 24 Cost. tutela il diritto alla difesa, prevedendo che: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Il primo comma dell’articolo in esame, sancisce espressamente il diritto di ciascun soggetto di agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi ed interessi legittimi). Tale garanzia ha un significato centrale nel nostro ordinamento, visto che il riconoscimento di un diritto che non può essere tutelato dinanzi al giudice sarebbe una sterile proclamazione: il diritto esiste, infatti, nella misura in cui può essere fatto valere in giudizio ove venga leso o ne sia incerta l’esatta portata. L’applicazione del diritto alla difesa è stata caratterizzata da alcuni decisivi interventi della Corte Costituzionale. In questa sede è stato escluso che diritto alla difesa significhi diritto all’autodifesa. È sempre necessaria la presenza di un difensore (di fiducia o nominato d’ufficio) per assicurare l’esatto e regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale. Del resto, in un processo, come il nostro, permeato di tecnicismi, la presenza del difensore consente di evitare al giudice di svolgere un ruolo che finirebbe per compromettere il suo stesso ruolo di super partes. Inoltre, è stato specificato dalla stessa Corte che il legislatore non deve rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente gravosa.
Il primo capoverso dell’art. 24 Cost., spiega, implicitamente, come il sistema giurisdizionale italiano sia composto da più gradi di giudizio, ove ciascun soggetto ha la possibilità di difendersi ed impugnare. Il diritto di difesa, sarebbe del tutto compromesso se la parte dovesse subire, senza alcuna possibilità di riforma, le decisioni giudiziarie.
Il terzo comma, dell’art. 24 Cost. si preoccupa di rendere effettivo il diritto di difesa disponendo che, con appositi istituti, vengano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi dinanzi ad ogni giurisdizione. Il legislatore ha adempiuto a tale obbligo dell’ordinamento giuridico, mediante l’emanazione della legge n. 217/1990, rendendo, anche a coloro che non hanno possibilità economiche, di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa. Ai soggetti che abbiano un reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge, le spese di patrocinio (da intendersi sia quelle per il difensore che quelle per eventuali consulenti tecnici) devono essere poste a carico dello Stato.
L’ultimo comma dell’articolo in questione prevede il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. L’errore giudiziario si riscontra quando vi è un palese contrasto tra un fatto storico ed il suo accertamento processuale, produttivo di un provvedimento giurisdizionale ingiusto. In dottrina ed in giurisprudenza da tempo si afferma che ci si trova dinanzi ad un diritto soggettivo, esercitabile indipendentemente dalle condizioni patrimoniali dell’interessato e diretto ad ottenere un risarcimento sia del danno materiale, che del danno morale subito dalla vittima. La garanzia disposta dalla norma costituzionale non è limitata solamente all’errore conseguente a sentenza di condanna, ma viene estesa anche alla fase precedente del procedimento (ad es. equa riparazione per il danno subito per l’irragionevole durata di un processo).
La ratio legis della norma esaminata, per concludere, è quella di preservare la pace tra i consociati, mediante la possibilità di agire in giudizio, impedendogli così di farsi giustizia da sé.

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