
Non tutti sanno che, se si è in possesso di un titolo conseguito all’estero, si ha la possibilità di richiederne il riconoscimento in Italia.
I titoli di studio ottenuti all’estero, infatti, non hanno automaticamente valore in Italia e devono essere valutati caso per caso dalle autorità competenti ed è proprio la procedura di riconoscimento che mira a garantire che il titolo ottenuto all’estero abbia validità legale in Italia.
Al giorno d’oggi, molti professionisti, dopo aver conseguito il titolo di studio all’estero, hanno avviato (ed avviano) la procedura di riconoscimento in Italia per molteplici ragioni legate all’accesso a un corso di studi o al proseguimento degli studi in Italia (lauree, master universitari, dottorati), al riconoscimento di periodi di studio o di crediti o, ancora, al conseguimento del corrispondente titolo italiano ai fini dell’accesso al mondo del lavoro.
Sul piano normativo, non si può non menzionare la direttiva comunitaria 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. del 9 Novembre 2007 n. 206, la quale concerne il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali e sostituisce tutte le precedenti direttive, semplificando le procedure.
Essa riguarda i professionisti, qualificati ad esercitare una professione in uno stato membro dell’Unione Europea, qualora si propongano di esercitare la medesima professione in un altro stato membro.
Negli ultimi anni, moltissimi professionisti, ed in particolare docenti, hanno frequentato percorsi di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione su sostegno, avviando la procedura di riconoscimento del titolo in Italia.
Difatti, i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo al Ministero dell’Istruzione, il quale deve riconoscere i titoli professionali entro 4 mesi (120 giorni) dalla presentazione della documentazione.
Se il Ministero non fornisce alcun riscontro entro 120 giorni, sull’istanza presentata si formerà il cosiddetto “silenzio inadempimento” e sarà necessario presentare ricorso al TAR entro l’anno successivo.
Con particolare riferimento all’istanza presentata per il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, la giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica nel ritenere che l’Amministrazione scolastica è tenuta a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nel termine non superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007.
Laddove detto termine sia scaduto, sussiste il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, ed anche qualora intervenga un provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento, sarà possibile incardinare ricorso al fine di chiedere l’annullamento di tale diniego.
In altre parole, è certamente possibile conseguire il titolo in questione in un paese dell’UE ma il suo riconoscimento nel nostro paese non è automatico, essendo necessario avviare una procedura il cui esito non è scontato.
Spetterà in ogni caso al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal titolo rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Avv. Rosario Giommarresi – Fondatore dello studio AvvNet