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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La Carta Costituzionale consente ai cittadini di associarsi liberamente, secondo quanto previsto dall’art. 18 Cost..
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Per associazione, l’enciclopedia Treccani intende: “una unione di più persone che si propongono di perseguire uno scopo comune”.
Il primo comma del suddetto articolo prevede che: “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. Questo comma sottolinea come non vi è nessun limite specifico per le associazioni ed, inoltre, vincola il legislatore a non adottare una disciplina più stringente per ciò che riguarda i fenomeni associativi, nonostante vi sia l’applicazione dei limiti, imposti dalle leggi penali, all’azione del singolo cittadino. Esempio classico è l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, per contrastare il terrorismo (anche internazionale), del reato di associazione con finalità terroristica, che ricorre quando gli atti di violenza siano commessi sotto forma associativa (art. 270 bis C.P.).
La libertà di associazione si specifica sotto due profili: uno positivo e l’altro negativo. Per ciò che concerne il primo, positivo, ogni cittadino ha il diritto a far parte di una associazione (libertà di aderire ad un’associazione). Dal punto di vista del profilo negativo, la Corte Costituzionale ha precisato che ognuno può decidere di non associarsi ad alcuna associazione.
Malgrado il testo costituzionale faccia solo riferimento ai cittadini, è comunque pacifico che anche gli stranieri possono giovarsi di tale libertà, con gli stessi limiti previsti per i cittadini.
L’associazione, a differenza della riunione, presenta il carattere della stabilità, essendo un vincolo duraturo tra gli associati.
“Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Questo è quanto recita il secondo comma dell’art. 18 Cost. che introduce due sole eccezioni, riferendosi alle associazioni segrete ed a quelle che perseguono fini politici, avvalendosi di una struttura militare. Il legislatore ha dato una interpretazione restrittiva della “segretezza”, chiarendo che ad essere vietate non sono le associazioni segrete in quanto tali, bensì quelle che condizionano l’esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (es. Loggia Massonica P2). Con riferimento alle associazioni paramilitari, vengono considerate tali quelle costituite mediante l’inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina gerarchica interna analoga a quella militare, con l’eventuale adozione di uniformi, che persegua scopi politici, anche in modo indiretto. Una volta accertata la natura dell’associazione vietata, la legge prevede lo scioglimento della stessa, con l’applicazione di pene detentive per i promotori.
Per concludere, possiamo sostenere che le attività che ciascun soggetto ha diritto di svolgere in maniera individuale, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata, purché non vengano costituite associazioni segrete o paramilitari.

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