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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Di cosa si occupa l'art. 15 Cost.? Rispetto allo Statuto Albertino del 1848, che non ne faceva menzione, la Costituzione repubblicana tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza all'art. 15.
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Il primo comma del suddetto articolo recita che: “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Un diritto, ritenuto fondamentale, che tutela l’individuo nella sua sfera più intima. Nel concetto di “corrispondenza” rientrano sia la comunicazione epistolare (invio di lettere), che telefonica. Si tratta, quindi, di una clausola aperta destinata a trovare applicazione nei confronti di tutte le innovazioni tecnologiche che permettano l’interazione tra due o più soggetti. L’esistenza di un’altra disposizione costituzionale, ovvero l’art. 21 dedicato alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, ha posto il problema di individuare la linea di demarcazione tra le comunicazioni riconducibili all’uno e all’altro articolo. Problema che si è risolto, nel senso di ritenere l’art. 15 deputato alla tutela di comunicazioni attuali indirizzate a persone ben determinate (attualità ed intersoggettività), offrendo tutela sia al mittente che al destinatario, e l’art. 21 alla salvaguardia della comunicazione pubblica con destinatari indeterminati.
L’art. 15 Cost., occupandosi della libertà e segretezza della corrispondenza prescinde tanto dalla qualifica di cittadino, straniero o apolide (riferendolo, più genericamente, all’individuo in quanto tale), quanto dal luogo di residenza o domicilio.
Anche all’interno del sistema dei diritti dell’UE, il diritto alla segretezza delle comunicazioni si configura quale corollario fondamentale al rispetto della vita privata e familiare.
Per ciò che attiene alla corrispondenza postale, si prevede che l’ufficio postale, in caso di dubbio circa l’inoltrabilità della stessa (in caso di “buste aperte”) nelle ipotesi in cui si presenti un contenuto contrario al buon costume o frasi ingiuriose o che possano comunque arrecare danno a persone o cose, deve interpellare il tribunale in composizione monocratica, il quale deve decidere entro le 24 ore.
“La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”, ciò viene precisato nel secondo comma dell’art. 15 Cost..
La garanzia costituzionale della libertà e segretezza della corrispondenza è costruita sui due istituti posti a presidio dei diritti di libertà: riserva di legge e riserva di giurisdizione. Dunque per poter intervenire, lo Stato deve limitare l’esercizio di tale libertà, mediante una legge (riserva di legge) e solo successivamente a questa, vi potrà essere un provvedimento motivato del giudice (riserva di giurisdizione), venendo esclusi poteri preventivi dell’autorità di pubblica sicurezza, predeterminati legislativamente e soggetti alla convalida del giudice, come avviene nei due articoli precedenti (artt. 13 e 14 Cost.).
Particolarmente complesso e delicato in questo contesto è il tema delle intercettazioni telefoniche in sede di indagine giudiziaria. La disciplina processualpenalistica ne prevede l’utilizzazione solo per i reati più gravi e solo su iniziativa del Pubblico Ministero, previa autorizzazione del giudice, per un periodo limitato di 15 giorni, prorogabile per ulteriori 15 giorni. Nonostante l’impianto garantistico della disciplina costituzionale, la prassi ha segnalato numerose irregolarità nell’utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova. Da qui le ricorrenti spinte verso una sostanziale riforma dell’istituto processuale.
Concludendo, possiamo sostenere che l’art. 15 Cost. si giustifica in quanto costituisce una forma specifica di espressione della libertà personale.

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