
L’ottantacinquesimo articolo dello “Statuto” regola la durata del mandato Presidenziale e le regole per l’elezione del successore.
È composto da tre commi ed il primo statuisce: “il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”. La durata del mandato del Presidente della Repubblica è di sette anni, decorrenti dalla data del giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune. La Carta Costituzionale non vieta la rieleggibilità del Presidente alla scadenza della carica. Gli unici casi di rielezione finora verificatisi sono stati quelli del Presidente Giorgio Napolitano, rieletto per il secondo mandato nel 2013, e del Presidente Sergio Mattarella, nel 2022.
La lunga durata del mandato sottolinea la volontà dei “Padri Costituenti” di svincolare il Capo dello Stato dalla maggioranza politica che lo ha eletto, per garantire ulteriormente l’imparzialità del suo ruolo. La durata della legislatura, rispetto a quella del Capo dello Stato, è di cinque anni; la differenza sta a significare che deputati e senatori scelgono un Presidente che potrà lavorare sia con l’attuale Parlamento sia con quello successivo, anche se di “colore” diverso, per far sì che le forze politiche collaborino nella gestione e nella crescita del Paese.
Il secondo comma stabilisce: “trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”. L’elezione del nuovo Capo dello Stato, secondo la disposizione in esame, deve avvenire dopo la convocazione, da parte del Presidente della Camera dei deputati, del Parlamento in seduta comune, completo dei delegati regionali. La convocazione deve compiersi trenta giorni prima che scada il mandato del Presidente in carica.
“Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica”. Il terzo comma dell’art. 85 Cost., prevede un’eccezione alla regola. Questa sottolinea la palese contrarietà ad una elezione presidenziale in periodo pre-elettorale, da parte di un organo ormai privo di piena legittimazione politica, per far sì che il nuovo Presidente della Repubblica sia investito da una sicura posizione di autorevolezza tale da permettergli l’esercizio delle sue funzioni con sufficiente distacco dalle vicende politiche contingenti. La norma prevede che l’elezione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere, statuendo la proroga dei poteri del Presidente della Repubblica uscente fino all’insediamento del nuovo Parlamento.


