L’Associazione nazionale commercialisti Ragusa interviene per fare chiarezza sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate da cui sembrerebbe che il contributo a fondo perduto previsto dal cosiddetto “Decreto rilancio”, articolo 25, toccherebbe a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio dei comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli e Vittoria indipendentemente dall’ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel mese di aprile. E ciò perché, sulla scorta di una interpretazione specifica, i Comuni in questione sarebbero da ritenersi calamitati, stato di emergenza ancora in atto alla dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
“Abbiamo raccolto una serie di autorevoli pareri sulla delicata questione – spiega il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – a maggior ragione dopo che sull’argomento in molti si sono espressi in senso positivo creando molta attesa che rischia, però, di essere delusa. Sulla scorta di una disamina dettagliata, infatti, le imprese siciliane non dovrebbero usufruire del bonus solo perché risiedono nella provincia di Ragusa che è stata interessata dallo stato di calamità sino al 31 dicembre 2019 e non anche sino al 31 gennaio 2020 come, invece, recita la norma affinché si possa usufruire del bonus in questione”.
Il parere fornito, su richiesta di Anc Ragusa, dal commercialista ed esperto Ernesto Gatto non lascia presagire alcunché di buono da questo punto di vista, in considerazione del fatto che i Comuni iblei non figurano purtroppo negli elenchi dei Comuni con stato di emergenza in essere al 31 gennaio 2020 presenti sul sito della Protezione civile. L’art. 25 del Dl. 34/2020, infatti, testualmente recita: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”. Il Sole 24 Ore in data 28 giugno 2020 esce con un articolo in cui afferma: “Quanto ai Comuni, le istruzioni alla compilazione del modello per la richiesta del contributo contengono una lista esemplificativa. L’elenco riguarda essenzialmente gli eventi calamitosi di carattere sismico, tra cui il sisma che ha interessato le Regioni del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) nel 2016, oppure quello che ha colpito diversi Comuni siciliani ai piedi dell’Etna a fine 2018. Ma c’è posto anche per il crollo del ponte Morandi. Non sono citati invece tutti gli stati di emergenza (ancora attuali al 31 gennaio 2020) dichiarati per eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane”.
Una elencazione esaustiva degli stati di emergenza dichiarati a tali fini è rinvenibile sul sito internet della Protezione civile, alla sezione «Emergenze per il rischio meteo-idro». Ad esempio, ci sono gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a luglio 2019 nelle Province di Arezzo e Siena, ma anche in quelle di Brescia, Lecco e Sondrio, così come gli eventi atmosferici che hanno colpito diverse zone dall’Emilia Romagna a maggio 2019. “La lista dei Comuni colpiti da calamità – sottolinea Gatto – va sempre individuata facendo riferimento alle ordinanze dei commissari delegati e non ai Dpcm che proclamano lo stato d’emergenza, così come affermato dalle Entrate, seppure in materia di cedolare secca sugli affitti (interpello 470/2019)”.
Sul sito della Protezione civile gli stati di emergenza (in corso o meno al 31 gennaio 2020) sono elencati in varie sezioni ed in particolare: a) emergenze per il rischio meteo-idro, b) emergenze per il rischio sismico, c) emergenze per il rischio ambientale, sanitario e tecnologico. Le istruzioni al modello di richiesta del contributo a pag. 7 così si esprimono: “A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito è riportata la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)”. “Una puntuale e tempestiva precisazione in tal senso dell’Agenzia delle entrate regionale – sottolinea il presidente di Anc Paolino – sarebbe certamente auspicabile per sgombrare i dubbi in modo definitivo sull’argomento. Tutto ciò visto l’approssimarsi della scadenza al 13 agosto per la presentazione delle domande. Il modo migliore per rinnovare il rapporto di leale collaborazione tra Agenzia e professionisti. La sensazione, in ogni caso, è che l’Agenzia delle entrate, interpretando rigidamente la norma, potrebbe rispondere negativamente alle attese delle imprese iblee alle quali, senza alcun dubbio, Anc consiglia di attendere l’ultimo momento utile per decidere (13 agosto prossimo appunto), magari sulla scorta del chiarimento nel frattempo intervenuto”.
- 16 Ottobre 2024 -